Art. 9.
                          Norma finanziaria
 
   1. A decorrere dall'anno 1990, al Centro istituito con la presente
legge e' concesso il contributo annuale di lire 25 milioni  a  carico
del capitolo 770 di nuova istituzione nello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale, denominato: "Contributo  annuale  della
Regione  alle spese di funzionamento del Centro per la documentazione
e la ricerca antropologica in Valnerina e nella  dorsale  appenninica
umbra (CEDRAV)".
   2.  All'onere  di cui al comma 1 si fara' fronte, per gli anni dal
1990 in poi, mediante corrispondente riduzione  della  dotazione  del
capitolo  6110  dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio
regionale.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata  ad  apportare  le
conseguenti  variazioni  al  bilancio  dell'esercizio  1990  a  norma
dell'art. 28, comma 2, della legge di contabilita' 3 maggio 1978,  n.
23.
   3.  Con  legge annuale di bilancio potra' essere variata l'entita'
del contributo di cui al comma 1.