Art. 9. Norma finanziaria 1. A decorrere dall'anno 1990, al Centro istituito con la presente legge e' concesso il contributo annuale di lire 25 milioni a carico del capitolo 770 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: "Contributo annuale della Regione alle spese di funzionamento del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV)". 2. All'onere di cui al comma 1 si fara' fronte, per gli anni dal 1990 in poi, mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 6110 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dell'esercizio 1990 a norma dell'art. 28, comma 2, della legge di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23. 3. Con legge annuale di bilancio potra' essere variata l'entita' del contributo di cui al comma 1.