Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per  le finalita' di cui all'art. 1, e' istituito, nello stato
di  previsione  della  spesa  del   bilancio   preventivo   regionale
dell'esercizio  1990,  il cap. 7371 denominato: "Spesa per l'acquisto
dei  beni  disponibili  della  ferrovia  Spoleto-Norcia",   con   una
dotazione  di  lire  100.000.000 in termini di competenza e di cassa,
cui si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento  del
cap. 6500, voce 1900, dello stesso stato di previsione.
   2.  Per  gli  anni 1991 e 1992 all'onere relativo si fa fronte con
analoga riduzione del medesimo cap. 6500, voce 1900.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 27 aprile 1990
 
                              MANDARINI
 
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   (Omissis).