Art. 2. Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, e' istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1990, il cap. 7371 denominato: "Spesa per l'acquisto dei beni disponibili della ferrovia Spoleto-Norcia", con una dotazione di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa, cui si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 6500, voce 1900, dello stesso stato di previsione. 2. Per gli anni 1991 e 1992 all'onere relativo si fa fronte con analoga riduzione del medesimo cap. 6500, voce 1900. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 27 aprile 1990 MANDARINI -------- (Omissis).