Art. 12.
                          Norma transitoria
 
   1.  In sede di prima applicazione della presente legge, le domande
di cui all'art. 2 devono essere presentate  entro  180  giorni  dalla
data  della sua entrata in vigore; entro i successivi sessanta giorni
la Giunta regionale, sentita la  commissione  consiliare  competente,
delibera il piano di riparto dei contributi.