Art. 2.
      Realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito
 
   1.  I  Comuni  qualora  intendano realizzare i campi di sosta e di
transito, provvedono  con  apposita  variante  al  proprio  strumento
urbanistico  generale  di  previsione, alla individuazione della aree
necessarie classificandole: "aree e servizi pubblici", con  specifica
destinazione.
   2.  I  Comuni  entro  il  31  gennaio  di  ogni anno presentano al
Presidente della Giunta regionale le domande per la realizzazione dei
campi di sosta e delle aree di transito per i nomadi.
   3. Alle domande devono essere allegati:
     a)  i  progetti  dei campi di sosta e delle aree di transito, le
relative relazioni tecniche e preventivi di spesa;
     b)  i  preventivi  di  spesa  relativi  alla  gestione  ed  alla
manutenzione dei campi e delle aree.