Art. 2. Realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito 1. I Comuni qualora intendano realizzare i campi di sosta e di transito, provvedono con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale di previsione, alla individuazione della aree necessarie classificandole: "aree e servizi pubblici", con specifica destinazione. 2. I Comuni entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Presidente della Giunta regionale le domande per la realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito per i nomadi. 3. Alle domande devono essere allegati: a) i progetti dei campi di sosta e delle aree di transito, le relative relazioni tecniche e preventivi di spesa; b) i preventivi di spesa relativi alla gestione ed alla manutenzione dei campi e delle aree.