Art. 4.
                           Aree di transito
 
   1.  L'area riservata al transito consiste in una superficie dove i
nomadi possono sostare per un periodo non superiore a venti giorni.
   2.  L'area  di transito deve essere dotata di recinzione, impianto
di allaccio di energia elettrica, servizi igienici, acqua potabile  e
di spazi per la sosta delle roulottes.