Art. 6.
                            Piano annuale
 
   1.  La  Giunta  regionale, sulla base delle domande presentate dai
Comuni, approva il piano annuale per la localizzazione dei  campi  di
sosta e delle aree di transito per i nomadi entro sessanta giorni dal
termine di cui all'art. 2, ai fini della ripartizione dei  contributi
per la realizzazione e la gestione dei campi di sosta e delle aree di
transito, previo parere della competente commissione consiliare.