Art. 7.
                         C o n t r i b u t i
 
   1.  I Comuni, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di
cui all'art. 6 devono presentare il progetto esecutivo delle opere.
   2. L'erogazione dei contributi e' disposta:
     a)  per  l'acquisto  delle aree fino al 30 per cento della spesa
ritenuta ammissibile;
     b)  per  la  realizzazione  dei  campi  di sosta e delle aree di
transito fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
     c)  per  la  gestione  fino al 30 per cento della spesa ritenuta
ammissibile, entro il 30 settembre di ogni anno secondo le previsioni
del piano di cui all'art. 6.
   3.  I  contributi  sono  erogati  dalla  Giunta  regionale  con le
modalita' previste dalla legge 20 maggio 1986, n. 19.