Art. 7. C o n t r i b u t i 1. I Comuni, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di cui all'art. 6 devono presentare il progetto esecutivo delle opere. 2. L'erogazione dei contributi e' disposta: a) per l'acquisto delle aree fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile; b) per la realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile; c) per la gestione fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro il 30 settembre di ogni anno secondo le previsioni del piano di cui all'art. 6. 3. I contributi sono erogati dalla Giunta regionale con le modalita' previste dalla legge 20 maggio 1986, n. 19.