Art. 8.
                             Convenzioni
 
   1.  I  Comuni che abbiano realizzato i campi di sosta e le aree di
transito possono affidarne,  mediante  convenzione,  la  gestione  ad
associazioni  di  volontariato,  che  operino nel settore dei servizi
sociali, con le modalita' previste dalla legge regionale  23  gennaio
1987, n. 9.