Art. 9.
                Inserimento scolastico e professionale
 
   1.  La Regione, al fine di favorire ed agevolare l'inserimento dei
minori appartenenti alle Comunita' dei nomadi negli asili nido, nella
scuola  materna e dell'obbligo, nel rispetto delle peculiarita' della
loro cultura,  promuove  iniziative  dei  Comuni  e  delle  autorita'
scolastiche locali in accordo con i provveditorati agli studi.
   2. I giovani nomadi che si iscrivono e frequentano gli asili nido,
le scuole materne e dell'obbligo, i corsi di formazione professionale
e  le  scuole secondarie in Umbria, usufruiscono delle provvidenze di
cui alla legislazione regionale  vigente  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' previste.