Art. 9. Inserimento scolastico e professionale 1. La Regione, al fine di favorire ed agevolare l'inserimento dei minori appartenenti alle Comunita' dei nomadi negli asili nido, nella scuola materna e dell'obbligo, nel rispetto delle peculiarita' della loro cultura, promuove iniziative dei Comuni e delle autorita' scolastiche locali in accordo con i provveditorati agli studi. 2. I giovani nomadi che si iscrivono e frequentano gli asili nido, le scuole materne e dell'obbligo, i corsi di formazione professionale e le scuole secondarie in Umbria, usufruiscono delle provvidenze di cui alla legislazione regionale vigente nei limiti e secondo le modalita' previste.