(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 19 del 2 maggio 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dall'anno 1990 le Unita' locali socio-sanitarie (U.L.S.S.) erogano una indennita' annua lorda per disagiato servizio ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali, ubicate in comuni o frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, il cui volume d'affari dell'anno precedente, risultante dalle distinte contabili riepilogative mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, non superi l'importo complessivo di lire 300.000.000. 2. L'indennita' annua lorda per disagiato servizio di cui al comma 1 e' erogata nella seguente misura: a) lire 6.000.000 annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali con volume d'affari, risultante dalle distinte contabili riepilogative dell'anno precedente, compreso tra 100.000.000 e 200.000.000 di lire; b) lire 4.000.000 annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali con volume d'affari, risultante dalle distinte contabili riepilogative dell'anno precedente, compreso tra 200.000.000 e 250.000.000 di lire; c) lire 2.000.000 annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali con volume di affari, risultante dalle distinte contabili riepilogative dell'anno precedente, compreso tra 250.000.000 e 300.000.000 di lire".