Art. 3.
 
   1.  Gli  aspiranti  alle  indennita'  previste  dall'art. 1 devono
presentare   all'Unita'   locale   socio-sanitaria   competente   per
territorio,  entro  il  30  giugno  di ciascun anno, apposita domanda
corredata dalla seguente documentazione:
     a)  certificato  del  sindaco  attestante  la  consistenza della
popolazione residente nel comune, frazione e centro abitato in cui e'
ubicata la farmacia, al 31 dicembre dell'anno precedente;
     b)   certificato   di   residenza   del   titolare  e  direttore
responsabile della farmacia rurale.