Art. 3. 1. Gli aspiranti alle indennita' previste dall'art. 1 devono presentare all'Unita' locale socio-sanitaria competente per territorio, entro il 30 giugno di ciascun anno, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione: a) certificato del sindaco attestante la consistenza della popolazione residente nel comune, frazione e centro abitato in cui e' ubicata la farmacia, al 31 dicembre dell'anno precedente; b) certificato di residenza del titolare e direttore responsabile della farmacia rurale.