Art. 4.
 
   1.  Le  indennita'  previste dall'art. 1 sono erogate dalle Unita'
locali socio-sanitarie nel cui territorio sono  ubicate  le  farmacie
rurali  interessate,  entro  il  30 settembre di ciascun anno, previa
verifica delle distinte contabili riepilogative  pagate  alle  stesse
farmacie nell'anno precedente.
   2.  Le stesse indennita' sono corrisposte unicamente ai titolari e
direttore responsabili di farmacie rurali che siano risultate  aperte
al  pubblico  per  l'intero  anno  solare  cui il volume di affari si
riferisce.