Art. 4. 1. Le indennita' previste dall'art. 1 sono erogate dalle Unita' locali socio-sanitarie nel cui territorio sono ubicate le farmacie rurali interessate, entro il 30 settembre di ciascun anno, previa verifica delle distinte contabili riepilogative pagate alle stesse farmacie nell'anno precedente. 2. Le stesse indennita' sono corrisposte unicamente ai titolari e direttore responsabili di farmacie rurali che siano risultate aperte al pubblico per l'intero anno solare cui il volume di affari si riferisce.