Art. 6. 1. La spesa relativa all'esercizio finanziario per l'anno 1990, prevista per l'attuazione della presente legge, e' stabilita in lire 125.000.000, cui si fara' fronte con le quote del Fondo sanitario nazionale per spese correnti attribuite annualmente alla Regione. Per gli anni successivi l'importo predetto sara' annualmente rideterminato con i criteri e nei limiti indicati nell'articolo 5.