Art. 6.
 
   1.  La  spesa  relativa all'esercizio finanziario per l'anno 1990,
prevista per l'attuazione della presente legge, e' stabilita in  lire
125.000.000,  cui  si  fara'  fronte con le quote del Fondo sanitario
nazionale per spese correnti attribuite annualmente alla Regione. Per
gli    anni   successivi   l'importo   predetto   sara'   annualmente
rideterminato con i criteri e nei limiti indicati nell'articolo 5.