Art. 7. 1. La legge regionale 8 giugno 1981, n. 31, e' abrogata. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 27 aprile 1990 MANDARINI