Art. 7.
 
   1. La legge regionale 8 giugno 1981, n. 31, e' abrogata.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 27 aprile 1990
 
                              MANDARINI