Art. 11. Uniformi 1. L'uniforme degli appartenenti ai servizi o corpi di polizia municipale e' costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalita' e di identificazione. 2. Le uniformi sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dall'allegato "A", che e' parte integrante della presente legge, cosi' come tutti gli altri allegati. 3. Le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 6, comunque svolte dal personale addetto, sono normalmente esercitate nella prescritta uniforme nel rispetto degli appositi regolamenti comunali, ovvero secondo le disposizioni impartite dagli enti di appartenenza diversi dai comuni. 4. Nell'osservanza delle norme regolamentari concernenti sia l'ordinamento che l'organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia municipale nonche' l'espletamento del servizio ovvero lo stato giuridico del personale addetto, per comprovanti motivi di necessita' o semplice opportunita', eventualmente richiamati dai suddetti regolamenti, le funzioni di polizia municipale possono anche essere svolte in abito civile, previa autorizzazione del sindaco, o dell'assessore delegato, del legale rappresentante dei comuni associati o consorziati sempreche' per servizi svolti in territorio diverso da quello del comune di appartenenza dell'addetto, ovvero, per quanto concerne l'esercizio di particolari attivita' di polizia locale, nel rispetto delle disposizioni interne proprie dell'ente di appartenenza e, se del caso, previa autorizzazione del legale rappresentante dell'ente stesso. 5. Per servizi speciali quali quelli invernali da neve, nautici, partecipazioni a competizioni sportive ed in occasione di particolari tradizionali manifestazioni, i capi e l'equipaggiamento sono disciplinati da regolamenti comunali.