Art. 16.
                          Mezzi di servizio
 
   1.  La  polizia  municipale  per  adempiere  ai diversi compiti di
istituto e' dotata di opportuni tipi di veicoli.
   2. I comuni nel prevedere la dotazione dei veicoli medesimi devono
tener conto, al fine di assicurare la  funzionalita'  e  l'efficienza
delle  diverse strutture, dell'estensione e morfologia del territorio
e del tipo di organizzazione del corpo o del servizio.
   3.  I  servizi  di  polizia  municipale  vengono  disimpegnati con
autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi.
   4.  Per  determinati  servizi  o  per  specifici  impieghi possono
prevedersi autocarri, autobus, autoveicoli adibiti a servizi speciali
o  a trasporti specifici o automezzi speciali con attrezzature idonee
al rilevamento dei sinistri stradali o ad altri  servizi  di  polizia
stradale.
   5. I servizi o i corpi di polizia municipale possono essere dotati
di un proprio natante a motore per i servizi lacuali o  comunque  per
le acque interne, quando svolgono attivita' di vigilanza o di polizia
locale in zone portuali o lacustri.
   6.  Nei  comuni ove e' istituito il servizio di polizia municipale
questo deve essere dotato di almeno un'autovettura.