Art. 16. Mezzi di servizio 1. La polizia municipale per adempiere ai diversi compiti di istituto e' dotata di opportuni tipi di veicoli. 2. I comuni nel prevedere la dotazione dei veicoli medesimi devono tener conto, al fine di assicurare la funzionalita' e l'efficienza delle diverse strutture, dell'estensione e morfologia del territorio e del tipo di organizzazione del corpo o del servizio. 3. I servizi di polizia municipale vengono disimpegnati con autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi. 4. Per determinati servizi o per specifici impieghi possono prevedersi autocarri, autobus, autoveicoli adibiti a servizi speciali o a trasporti specifici o automezzi speciali con attrezzature idonee al rilevamento dei sinistri stradali o ad altri servizi di polizia stradale. 5. I servizi o i corpi di polizia municipale possono essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attivita' di vigilanza o di polizia locale in zone portuali o lacustri. 6. Nei comuni ove e' istituito il servizio di polizia municipale questo deve essere dotato di almeno un'autovettura.