Art. 18.
        Centrali operative ed apparecchiature ricetrasmittenti
 
   1.  I  corpi ed i servizi di polizia municipale sono dotati di una
centrale operativa.
   2.  I  motocicli e gli autoveicoli in dotazione ai corpi e servizi
di polizia municipale sono dotati di apparecchiature ricetrasmittenti
in collegamento con la centrale operativa del comando.
   3.  Gli  eventuali  mezzi  nautici  sono  dotati  di un sistema di
allarme,  collegamento  radio  ed  attrezzatura  necessaria  atta  ad
assicurare il piu' efficace ed efficiente servizio.
   4.  Il  personale  addetto  al  servizio  di vigilanza appiedata e
quello che espleta particolari compiti  istituzionali  con  motocicli
diversi  da quelli previsti dal presente articolo e con ciclomotori e
velocipedi, e' dotato di apparecchio ricetrasmittente portatile.
   5.  I  comuni  provvedono  a richiedere al Ministero delle poste e
telecomunicazioni la concessione per l'esercizio del ponte radio.
   6. Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponte radio, ogni
comando utilizza una propria sigla di individuazione  alla  quale  fa
poi  seguito  un numero di chiamata per singolo equipaggio o posto di
servizio.
   7.  La  Giunta regionale provvedera' ad assicurare il collegamento
dei  corpi  o  servizi  di  polizia   municipale   con   il   sistema
radio-trasmittente  regionale ai fini istituzionali del soccorso alle
popolazioni o per servizi di protezione civile e ambientale.