Art. 18. Centrali operative ed apparecchiature ricetrasmittenti 1. I corpi ed i servizi di polizia municipale sono dotati di una centrale operativa. 2. I motocicli e gli autoveicoli in dotazione ai corpi e servizi di polizia municipale sono dotati di apparecchiature ricetrasmittenti in collegamento con la centrale operativa del comando. 3. Gli eventuali mezzi nautici sono dotati di un sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare il piu' efficace ed efficiente servizio. 4. Il personale addetto al servizio di vigilanza appiedata e quello che espleta particolari compiti istituzionali con motocicli diversi da quelli previsti dal presente articolo e con ciclomotori e velocipedi, e' dotato di apparecchio ricetrasmittente portatile. 5. I comuni provvedono a richiedere al Ministero delle poste e telecomunicazioni la concessione per l'esercizio del ponte radio. 6. Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponte radio, ogni comando utilizza una propria sigla di individuazione alla quale fa poi seguito un numero di chiamata per singolo equipaggio o posto di servizio. 7. La Giunta regionale provvedera' ad assicurare il collegamento dei corpi o servizi di polizia municipale con il sistema radio-trasmittente regionale ai fini istituzionali del soccorso alle popolazioni o per servizi di protezione civile e ambientale.