Art. 2.
            Esercizio delle funzioni di polizia municipale
 
   1.   Per   l'espletamento  delle  funzioni  di  polizia  locale  e
municipale loro attribuite dalla legge, gli enti di cui  all'art.  1,
si  avvalgono di propri operatori, eventualmente costituiti in corpi,
nel caso  dei  Comuni  singoli  o  associati,  sempreche'  il  numero
complessivo  degli  addetti  non  sia  inferiore  a  7, e in appositi
servizi in tutti gli altri casi.
   2. Per la gestione dei corpi e dei servizi di polizia municipale e
locale e' in facolta' degli enti di cui  all'art.  1,  di  associarsi
nelle  forme  di  legge,  secondo  gli  ambiti  territoriali ritenuti
ottimali per la migliore organizzazione e gestione delle funzioni  di
polizia.
   3.  Nel  rispetto dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65,
il personale operativo eventualmente destinato  a  prestare  servizio
nel  territorio  di  altro  comune  associato,  diverso  da quello di
appartenenza, ovvero di altro ente locale, e'  rispettivamente  posto
alle  dipendenze  funzionali del legale rappresentante dell'organismo
associativo, ovvero dell'autorita' politico-amministrativo  dell'ente
locale  nel  cui interesse e' svolto il servizio, mantenendo tuttavia
la dipendenza  dall'ente  di  appartenenza  agli  effetti  economici,
assicurativi  e  previdenziali. I Comuni e gli altri enti interessati
provvedono, anche  a  mezzo  di  regolamento,  ovvero  con  specifici
accordi, alle reciproche compensazioni ed altri eventuali rimborsi.