Art. 2. Esercizio delle funzioni di polizia municipale 1. Per l'espletamento delle funzioni di polizia locale e municipale loro attribuite dalla legge, gli enti di cui all'art. 1, si avvalgono di propri operatori, eventualmente costituiti in corpi, nel caso dei Comuni singoli o associati, sempreche' il numero complessivo degli addetti non sia inferiore a 7, e in appositi servizi in tutti gli altri casi. 2. Per la gestione dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale e' in facolta' degli enti di cui all'art. 1, di associarsi nelle forme di legge, secondo gli ambiti territoriali ritenuti ottimali per la migliore organizzazione e gestione delle funzioni di polizia. 3. Nel rispetto dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il personale operativo eventualmente destinato a prestare servizio nel territorio di altro comune associato, diverso da quello di appartenenza, ovvero di altro ente locale, e' rispettivamente posto alle dipendenze funzionali del legale rappresentante dell'organismo associativo, ovvero dell'autorita' politico-amministrativo dell'ente locale nel cui interesse e' svolto il servizio, mantenendo tuttavia la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. I Comuni e gli altri enti interessati provvedono, anche a mezzo di regolamento, ovvero con specifici accordi, alle reciproche compensazioni ed altri eventuali rimborsi.