Art. 20.
                      Mezzi per i comuni montani
 
   1.  Per  i servizi in zone di montagna, il personale della polizia
municipale, deve essere dotato di apposita attrezzatura per i compiti
di vigilanza.
   2.  Se  i  servizi  di  istituto  e di vigilanza riguardano zone a
turismo invernale, il personale di  polizia  municipale  deve  essere
dotato  dell'attrezzatura  per il servizio sulla neve, di apparecchio
ricetrasmittente e portatile e di attrezzature per il soccorso  delle
persone.
   3.   Gli  autoveicoli  sono  in  tal  caso  di  tipo  idoneo  alla
circolazione sulle strade di montagna o innevate.