Art. 20. Mezzi per i comuni montani 1. Per i servizi in zone di montagna, il personale della polizia municipale, deve essere dotato di apposita attrezzatura per i compiti di vigilanza. 2. Se i servizi di istituto e di vigilanza riguardano zone a turismo invernale, il personale di polizia municipale deve essere dotato dell'attrezzatura per il servizio sulla neve, di apparecchio ricetrasmittente e portatile e di attrezzature per il soccorso delle persone. 3. Gli autoveicoli sono in tal caso di tipo idoneo alla circolazione sulle strade di montagna o innevate.