Art. 21. Norma finanziaria 1. Gli interventi previsti all'art. 8 saranno realizzati nell'ambito del piano delle attivita' di formazione professionale di cui all'art. 7 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 come integrato con l'art. 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30. 2. All'onere per il rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato tecnico consultivo regionale istituito con l'art. 9 della presente legge si fara' fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.