Art. 21.
                          Norma finanziaria
 
   1.   Gli   interventi   previsti  all'art.  8  saranno  realizzati
nell'ambito del piano delle attivita' di formazione professionale  di
cui  all'art.  7  della  legge  regionale 21 ottobre 1981, n. 69 come
integrato con l'art. 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30.
   2.  All'onere per il rimborso delle spese di viaggio ai membri del
Comitato tecnico consultivo regionale istituito con  l'art.  9  della
presente  legge  si fara' fronte con lo stanziamento annuale del cap.
560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.