Art. 4. Sezioni territoriali di polizia locale 1. Nei comuni ove siano costituiti i corpi, il servizio di polizia puo' essere articolato in sezioni coincidenti con il territorio delle circoscrizioni interne, con assegnazione di personale e mezzi proporzionata alle dimensioni territoriali, alla popolazione, alla densita' del traffico, all'importanza turistica, commerciale e industriale di ciascuna sezione.