Art. 4.
                Sezioni territoriali di polizia locale
 
   1. Nei comuni ove siano costituiti i corpi, il servizio di polizia
puo' essere articolato in sezioni coincidenti con il territorio delle
circoscrizioni   interne,  con  assegnazione  di  personale  e  mezzi
proporzionata alle dimensioni territoriali,  alla  popolazione,  alla
densita'   del  traffico,  all'importanza  turistica,  commerciale  e
industriale di ciascuna sezione.