Art. 5.
    Compiti dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale
 
   1.  I  corpi  e  i servizi di polizia municipale e locale, entro i
limiti territoriali di competenza degli enti di  appartenenza  ovvero
dei  comuni  singoli  o  associati, provvedono, in via generale e nel
rispetto delle leggi e dei vigenti regolamenti, a:
     a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle
altre  disposizioni  emanate  dallo  Stato,  dalla   Regione,   dalle
Province,  dal  Comune  e  dagli  altri  enti locali, con particolare
riguardo alle norme  concernenti  la  polizia  urbana  e  rurale,  la
circolazione  stradale, l'edilizia, il commercio, i pubblici servizi,
la  vigilanza  igienica  e  sanitaria  e  la   tutela   dell'ambiente
dall'inquinamento atmosferico ed acustico, del suolo e delle acque;
     b) svolgere i compiti concernenti la vigilanza ittico-venatoria,
la tutela del patrimonio ambientale o forestale e dei parchi e  della
flora protetta;
     c)  svolgere  i  compiti  inerenti alla qualifica di agente e di
ufficiale di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica
sicurezza  di  cui  all'art.  5  della  legge  7  marzo  1986, n. 65,
nell'ambito delle proprie attribuzioni e nei limiti della legge;
     d)  prestare  opera  di  soccorso  nelle  pubbliche  calamita' o
disastri, d'intesa con le competenti autorita', nonche'  in  caso  di
privati infortuni;
     e)  assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie,
di accertamento e rilevazione dati e agli altri compiti eventualmente
previsti   da  leggi  o  regolamenti,  a  richiesta  delle  autorita'
competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli;
     f)   prestare  servizi  d'ordine,  di  vigilanza  e  di  scorta,
necessari per l'espletamento di  attivita'  e  compiti  istituzionali
propri degli enti di appartenenza;
     g)   assolvere   a  tutte  le  funzioni  di  polizia  locale  ed
amministrativa attribuite ai vari enti dalle leggi regionali e  dello
Stato,  con  particolare  riferimento, per i comuni, alle funzioni di
cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
     h)  collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, con le forze
di polizia di Stato e gli organi della protezione civile nel caso  di
calamita' naturali interessanti il territorio regionale;
     i)  svolgere  gli  ulteriori  compiti  demandati dai regolamenti
comunali e provinciali in vigore, ed in particolare, curare  l'esatto
adempimento delle ordinanze emanate dalle autorita' locali;
     l) assolvere con tempestivita' e diligenza ad ogni altro compito
di polizia locale preventiva o repressiva  demandato  dalla  legge  o
affidato  dalle  competenti  autorita',  ivi  compresa l'attivita' di
accertamento degli illeciti fiscali concernenti i tributi  locali  di
competenza regionale o comunale.
   2.  Gli  addetti  ai  servizi  o  corpi  di polizia municipale non
possono essere adibiti a compiti diversi  da  quelli  attinenti  alle
loro  funzioni,  fermo restando che il loro stato giuridico, l'ambito
ordinario delle attivita', eventuali  comandi  o  distacchi  ed  ogni
altro  istituto  concernente  lo stato giuridico, sono disciplinati a
norma degli accordi sindacali di settore, nel rispetto della legge 29
marzo 1983, n. 93.