Art. 5. Compiti dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale 1. I corpi e i servizi di polizia municipale e locale, entro i limiti territoriali di competenza degli enti di appartenenza ovvero dei comuni singoli o associati, provvedono, in via generale e nel rispetto delle leggi e dei vigenti regolamenti, a: a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dal Comune e dagli altri enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, il commercio, i pubblici servizi, la vigilanza igienica e sanitaria e la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico ed acustico, del suolo e delle acque; b) svolgere i compiti concernenti la vigilanza ittico-venatoria, la tutela del patrimonio ambientale o forestale e dei parchi e della flora protetta; c) svolgere i compiti inerenti alla qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nei limiti della legge; d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamita' o disastri, d'intesa con le competenti autorita', nonche' in caso di privati infortuni; e) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e agli altri compiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta delle autorita' competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli; f) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attivita' e compiti istituzionali propri degli enti di appartenenza; g) assolvere a tutte le funzioni di polizia locale ed amministrativa attribuite ai vari enti dalle leggi regionali e dello Stato, con particolare riferimento, per i comuni, alle funzioni di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; h) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, con le forze di polizia di Stato e gli organi della protezione civile nel caso di calamita' naturali interessanti il territorio regionale; i) svolgere gli ulteriori compiti demandati dai regolamenti comunali e provinciali in vigore, ed in particolare, curare l'esatto adempimento delle ordinanze emanate dalle autorita' locali; l) assolvere con tempestivita' e diligenza ad ogni altro compito di polizia locale preventiva o repressiva demandato dalla legge o affidato dalle competenti autorita', ivi compresa l'attivita' di accertamento degli illeciti fiscali concernenti i tributi locali di competenza regionale o comunale. 2. Gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli attinenti alle loro funzioni, fermo restando che il loro stato giuridico, l'ambito ordinario delle attivita', eventuali comandi o distacchi ed ogni altro istituto concernente lo stato giuridico, sono disciplinati a norma degli accordi sindacali di settore, nel rispetto della legge 29 marzo 1983, n. 93.