Art. 6.
        Dipendenza dei servizi di polizia locale e municipale
 
  1.  La polizia municipale e' posta alle dipendenze amministrative e
funzionali  del   sindaco   o   dell'assessore   delegato,   che   vi
sopraintendono  impartendo direttive, vigilando sullo svolgimento dei
servizi e  l'assolvimento  dei  compiti  istituzionali,  adottando  i
formali provvedimenti del caso e determinando le forme ed i limiti di
intervento relativamente ai compiti  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera  e)  e  b),  nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5,
comma 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65,  nonche'  delle  specifiche
disposizioni regolamentari adottate dal comune.
   2. I vigili sanitari inquadrati nei ruoli nominativi regionali del
personale sanitario delle U.L.S.S., ai sensi  dell'art.  47,  secondo
comma,  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, dipendono dalle unita'
locali per i servizi sanitari e socio assistenziali sotto il  profilo
funzionale,  disciplinare e retributivo, senza appartenere al corpo o
al servizio di polizia municipale dei  comuni  singoli  o  associati.
Agli  stessi  si  applicano,  in quanto compatibili con il loro stato
giuridico, le disposizioni della legge-quadro sull'ordinamento  della
polizia  municipale,  nonche'  per  la parte eventualmente comune, le
disposizioni regolamentari stabilite dai comuni singoli  o  associati
nel  cui  ambito  territoriale  sono  svolte  le  funzioni di polizia
sanitaria  e  di  vigilanza  esercitate   a   norma   della   vigente
legislazione in materia.
   3. Nel caso di gestione singola dei servizi di polizia municipale,
le direttive per  l'addestramento,  l'impiego  tecnico-operativo  del
personale  nonche'  per il miglior utilizzo delle risorse e dei mezzi
operativi  sono  impartite  dal  Comandante  del  corpo  ovvero   dal
responsabile  del  servizio,  che  ne risponde in via gerarchica alla
preposta  autorita',  nell'ambito  delle  disposizioni   ricevute   e
nell'esercizio  della  discrezionalita' tecnica di propria spettanza,
nonche'  in  relazione  al  puntuale  espletamento   delle   funzioni
istituzionali  demandate  dalla legge e dai regolamenti al corpo o al
servizio stesso.
   4.   Nel  caso  di  gestione  associata  dei  servizi  di  polizia
municipale, la dipendenza funzionale degli  addetti  al  corpo  o  al
servizio  e'  comunque  disciplinata in sede regolamentare dai comuni
interessati,   nel   rispetto   dei   principi   della   legge-quadro
sull'ordinamento della polizia municipale.
   5.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1, si applicano anche al
personale  degli  enti  locali  diversi  dai   comuni,   intendendosi
sostituito  dal  sindaco  o  assessore  da  lui  delegato,  il legale
rappresentante dell'ente o altro organo corrispondente.