Art. 9. Comitato tecnico consultivo regionale 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' costituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato tecnico consultivo regionale per la polizia locale. 2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed e' cosi' composto: dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede; da tre rappresentanti designati, rispettivamente dalle sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM; da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e da quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale aventi sede nella regione, nominati dalla Giunta regionale. 3. Ai componenti del Comitato spettano per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale.