Art. 9.
                Comitato tecnico consultivo regionale
 
   1.  Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e'
costituito, con decreto del Presidente  della  Giunta  regionale,  il
Comitato tecnico consultivo regionale per la polizia locale.
   2.  Esso  dura in carica quanto il Consiglio regionale ed e' cosi'
composto: dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo
presiede;  da  tre  rappresentanti  designati,  rispettivamente dalle
sezioni  regionali  dell'ANCI,  dell'UPI   e   dell'UNCEM;   da   tre
rappresentanti    delle    organizzazioni    sindacali   maggiormente
rappresentative a livello regionale  e  da  quattro  esperti  facenti
parte  dei  corpi  di  polizia  municipale aventi sede nella regione,
nominati dalla Giunta regionale.
   3.  Ai  componenti  del  Comitato  spettano  per  ogni giornata di
seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista  per
i dipendenti regionali a livello dirigenziale.