Art. 2.
 
   1.  Per  la predisposizione del programma di cui all'art. 1, comma
1, vengono presi in considerazione i progetti  presentati  agli  enti
locali  territoriali  proprietari  di  immobili di notevole interesse
artistico e storico, destinati  o  da  destinare  a  sedi  di  musei,
biblioteche, archivi.
   2. Nei progetti devono essere specificati:
     a)  lo  stato  di  conservazione  e i dati storici e morfologici
dell'edificio oggetto dell'intervento;
     b) la destinazione e gli obiettivi culturali previsti;
     c) il titolo proprietario;
     d)   le   modalita'   di  intervento  sia  dal  punto  di  vista
conservativo che funzionale;
     e)  le  modalita'  di manutenzione e di gestione dell'edificio e
dell'istituto (museo o biblioteca o archivio) che dovra' avervi sede;
     f) i termini cronologici della realizzazione dell'intervento;
     g) il piano finanziario dell'intervento, il preventivo di spesa,
le fonti di finanziamento.