Art. 2. 1. Per la predisposizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, vengono presi in considerazione i progetti presentati agli enti locali territoriali proprietari di immobili di notevole interesse artistico e storico, destinati o da destinare a sedi di musei, biblioteche, archivi. 2. Nei progetti devono essere specificati: a) lo stato di conservazione e i dati storici e morfologici dell'edificio oggetto dell'intervento; b) la destinazione e gli obiettivi culturali previsti; c) il titolo proprietario; d) le modalita' di intervento sia dal punto di vista conservativo che funzionale; e) le modalita' di manutenzione e di gestione dell'edificio e dell'istituto (museo o biblioteca o archivio) che dovra' avervi sede; f) i termini cronologici della realizzazione dell'intervento; g) il piano finanziario dell'intervento, il preventivo di spesa, le fonti di finanziamento.