Art. 3.
 
   1. Alla valutazione dei progetti provvede una commissione nominata
dalla Giunta regionale e composta da  cinque  membri,  designati  tra
funzionari  dell'amministrazione  regionale  e  docenti  universitari
esperti nelle discipline di riferimento.
   2.  Sulla base dei progetti ritenuti ammissibili dalla commissione
di cui al precedente comma,  la  Giunta  regionale  redige  il  piano
annuale  degli  interventi,  stabilendo  anche l'entita' del relativo
finanziamento e i soggetti responsabili della loro realizzazione.