Art. 3. 1. Alla valutazione dei progetti provvede una commissione nominata dalla Giunta regionale e composta da cinque membri, designati tra funzionari dell'amministrazione regionale e docenti universitari esperti nelle discipline di riferimento. 2. Sulla base dei progetti ritenuti ammissibili dalla commissione di cui al precedente comma, la Giunta regionale redige il piano annuale degli interventi, stabilendo anche l'entita' del relativo finanziamento e i soggetti responsabili della loro realizzazione.