Art. 6.
 
   1. A norma di quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23, l'onere sara' annualmente determinato a decorrere
dall'esercizio 1991 con la legge di bilancio.
   2.  Sara'  altresi'  istituito  nella  parte  entrata dello stesso
bilancio un apposito capitolo per  l'acquisizione  di  contributi  di
soggetti  finanziatori pubblici e privati a norma del precedente art.
1, intendendosi tali entrate vincolate per le finalita' di  cui  alla
presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 3 maggio 1990
 
                              MANDARINI