Art. 6. 1. A norma di quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, l'onere sara' annualmente determinato a decorrere dall'esercizio 1991 con la legge di bilancio. 2. Sara' altresi' istituito nella parte entrata dello stesso bilancio un apposito capitolo per l'acquisizione di contributi di soggetti finanziatori pubblici e privati a norma del precedente art. 1, intendendosi tali entrate vincolate per le finalita' di cui alla presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 3 maggio 1990 MANDARINI