IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  con  la  presente  legge  disciplina  i  rapporti
intercorrenti tra insediamenti residenziali e  servizi  religiosi  ad
essi    pertinenti,   nel   quadro   delle   attribuzioni   spettanti
rispettivamente ai comuni ed agli enti  istituzionalmente  competenti
in  materia di culto della chiesa cattolica e delle altre confessioni
religiose, i cui rapporti con lo Stato siano  disciplinati  ai  sensi
dell'articolo   8,  terzo  comma,  della  Costituzione  o  che  siano
riconosciuti in base alle vigenti leggi e che  abbiano  una  presenza
organizzata  nell'ambito  dei  comuni  interessati  dalle  previsioni
urbanistiche di cui ai successivi articoli.