Art. 10.
                      Finanziamento della spesa
 
   1.  Per  l'applicazione  della presente legge con riferimento agli
oneri derivanti dal precedente articolo 7, e' autorizzata per  l'anno
1990  la spesa di L. 4.000 milioni che viene iscritta sul capitolo di
nuova istituzione n. 16860, del medesimo bilancio, denominato: "Spese
per  il  recupero  degli  edifici  di  culto aventi valore artistico,
storico od archeologico".
   2.  Alla  copertura dell'onere sopraindicato si fa fronte mediante
riduzione di pari importo  dello  stanziamento  iscritto  per  l'anno
1990, al capitolo n. 29852, elenco 4, lettera d), del bilancio 1990 e
per i successivi anni secondo la copertura pluriennale  prevista  per
la medesima partita contabile.