Art. 11.
                       Dichiarazione di urgenza
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
127 della Costituzione italiana  e  dell'articolo  31  dello  statuto
regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 9 marzo 1990
 
                                LANDI
 
   Il  visto  del Commissario del Governo e' stato apposto il 3 marzo
1990.