Art. 3. Localizzazioni 1. In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i comuni assicurano una dotazione di aree per abitante nell'ambito di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune da destinare specificatamente ai servizi religiosi come definiti dal precedente articolo 2. 2. Le localizzazioni delle aree riservate alle attrezzature di tipo religioso sono effettuate acquisiti i pareri dell'ordinario diocesano o rappresentante di altra confessione religiosa dei rispettivi territori, riconosciuta a norma di legge, ove ricorrano i requisiti indicati al precedente articolo 1. 3. In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le aree destinate alle attivita' di cui ai precedenti commi sono ripartite tra le varie confessioni religiose, che abbiano i requisiti indicati al precedente articolo 1.