Art. 3.
                            Localizzazioni
 
   1.   In   sede  di  formazione  o  di  revisione  degli  strumenti
urbanistici generali, i comuni assicurano una dotazione di  aree  per
abitante   nell'ambito   di  quelle  obbligatoriamente  previste  per
attrezzature di interesse comune  da  destinare  specificatamente  ai
servizi religiosi come definiti dal precedente articolo 2.
   2.  Le  localizzazioni  delle  aree riservate alle attrezzature di
tipo religioso sono  effettuate  acquisiti  i  pareri  dell'ordinario
diocesano   o  rappresentante  di  altra  confessione  religiosa  dei
rispettivi territori, riconosciuta a norma di legge, ove ricorrano  i
requisiti indicati al precedente articolo 1.
   3.  In  sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le
aree destinate  alle  attivita'  di  cui  ai  precedenti  commi  sono
ripartite tra le varie confessioni religiose, che abbiano i requisiti
indicati al precedente articolo 1.