Art. 4. Dimenzionamento delle aree 1. Allo scopo di garantire la fruibilita' dei servizi religiosi da parte delle popolazioni interessate, il dimensionamento delle aree ad esse riservate nei piani urbanistici e loro varianti, dovra' essere conforme al dettato della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 20 gennaio 1967, n. 425, che indica come prescrittivi i dati di utilizzazione delle aree medesime. 2. Le previsioni di nuovi servizi religiosi dovranno assicurare una superficie minima di metri quadrati 2.000 per ogni insediamento, definito come realta' urbanistica compiuta con i vari servizi, ferme restando le entita' minime di rapporti previste per gli altri servizi di interesse comune. 3. Dal computo delle cubature relative ai soli edifici per il culto sono escluse quelle al di sopra dei cinque metri dal piano del terreno o della pavimentazione esterna a sistemazione avvenuta.