Art. 5.
                  Adeguamento strumenti urbanistici
 
   1.   Qualora   gli  strumenti  urbanistici  generali  vigenti  non
risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il comune,
di  propria  iniziativa,  od entro sei mesi dalle eventuali richieste
delle competenti autorita' religiose, ne adegua le previsioni secondo
le procedure ed i' criteri di cui ai precedenti articoli.
   2.  Il  relativo adeguamento dello strumento urbanistico generale,
ove vengano  prescelte  aree  gia'  destinate  da  questo  a  servizi
pubblici,  restando  salvaguardati  gli spazi minimi previsti per gli
altri servizi di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.  1444,
e' definitivamente approvata con deliberazione del consiglio comunale
non soggetta alla pubblicazione di cui all'articolo 9 della legge  17
agosto  1942,  n.  1150  e  successive  modificazioni; ove invece sia
necessaria una variante allo strumento urbanistico  generale,  questa
segue  l'ordinario  procedimento  di formazione previsto dalla citata
legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni.