Art. 9.
           Modalita' per fruire del finanziamento regionale
 
   1.  Per  accedere  al  finanziamento  di  cui  al  primo comma del
precedente  articolo  8  i  comuni  devono  presentare  alla   Giunta
regionale  domanda  corredata  da  una relazione tecnico-illustrativa
delle proprieta' da restaurare, dall'impegnativa di vendita del  bene
da  parte  del  proprietario  nel  caso  che questa non sia ancora di
proprieta' comunale, dalla  stima  dei  lavori  da  eseguire  per  il
restauro  e  dalla deliberazione autorizzativa del consiglio comunale
dalla quale risulti che il comune non fruisce  di  altre  provvidenze
governative di legge per l'esecuzione dei lavori.
   2.  Il  comune  deve altresi allegare la convenzione tra il comune
proprietario ed il vescovo diocesano per regolare l'uso della  chiesa
stessa ovvero, nel caso che la chiesa non sia piu' destinata al culto
pubblico, una dichiarazione del vescovo diocesano di riduzione  della
chiesa ad uso profano.
   3.  Per  accedere  al  finanziamento  di  cui al secondo comma del
precedente articolo  8  gli  enti  ecclesiastici  cattolici  o  delle
confessioni religiose di cui al precedente articolo 1 presentano alla
Giunta regionale, nei termini di cui alla  legge  regionale  2  marzo
1987,    n.    23,    le    domande    corredate    della   relazione
tecnico-illustrativa delle proprieta' da restaurare, della stima  dei
lavori da eseguire per il restauro e della dichiarazione dei titolari
delle parrocchie o degli altri enti ecclesiastici di  non  fruire  di
altre provvidenze governative di legge per l'esecuzione dei lavori.