Art. 2.
                        Centri di riferimento
 
   1.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al precedente
articolo, la Regione istituisce "Centri di  riferimento"  mediante  i
quali possa essere assicurato un trattamento specifico profilattico e
sintomatico,  anche  domiciliare,  ai  soggetti  affetti  da  fibrosi
cistica  e/o  da  epilessia, in collaborazione con le associazioni di
volontariato e dei familiari.