Art. 2. Centri di riferimento 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo, la Regione istituisce "Centri di riferimento" mediante i quali possa essere assicurato un trattamento specifico profilattico e sintomatico, anche domiciliare, ai soggetti affetti da fibrosi cistica e/o da epilessia, in collaborazione con le associazioni di volontariato e dei familiari.