Art. 5. Norma transitoria 1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale ed in sede di prima applicazione delle finalita' della presente legge, le somme previste nel successivo articolo 6, relativo al finanziamento, vengono assegnate alle associazioni di volontariato e dei familiari dei malati di fibrosi cistica e/o di epilessia, che non perseguono scopi di lucro, di seguito specificate: a) associazione laziale fibrosi cistica con sede in Villa Adriana - Tivoli (Roma), via Lago di Paola n. 4; b) fondazione per le ricerche sull'epilessia con sede in Roma, via Margutta n. 51/A. 2. Le associazioni hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del conto consuntivo, accompagnato da una relazione illustrativa, di dimostrare alla Regione che le somme dalla stessa erogate sono state utilizzate per i fini stabiliti.