Art. 5.
                          Norma transitoria
 
   1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale ed in
sede di prima applicazione delle finalita' della presente  legge,  le
somme  previste nel successivo articolo 6, relativo al finanziamento,
vengono assegnate alle associazioni di volontariato e  dei  familiari
dei  malati  di  fibrosi cistica e/o di epilessia, che non perseguono
scopi di lucro, di seguito specificate:
     a)  associazione  laziale  fibrosi  cistica  con  sede  in Villa
Adriana - Tivoli (Roma), via Lago di Paola n. 4;
     b)  fondazione  per le ricerche sull'epilessia con sede in Roma,
via Margutta n. 51/A.
   2.  Le  associazioni hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del
conto consuntivo, accompagnato  da  una  relazione  illustrativa,  di
dimostrare  alla Regione che le somme dalla stessa erogate sono state
utilizzate per i fini stabiliti.