Art. 2.
 
   1.  Ai  sensi  dell'articolo  9 della legge regionale 17 settembre
1984, n. 60, le associazioni  di  produttori  ortofrutticoli,  aventi
sede  legale a base operativa nel territorio regionale, costituite ai
sensi del Regolamento C.E.E. n. 1036/72 e della legge 27 luglio 1967,
n.   622   ed  iscritte  all'albo  nazionale  a  cura  del  Ministero
dell'agricoltura e foreste, sono ammesse a fruire esclusivamente  dei
benefici  per  la  realizzazione dei programmi di cui all'articolo 10
della legge 20 ottobre 1978, n. 674.