Art. 2. 1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, le associazioni di produttori ortofrutticoli, aventi sede legale a base operativa nel territorio regionale, costituite ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 1036/72 e della legge 27 luglio 1967, n. 622 ed iscritte all'albo nazionale a cura del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono ammesse a fruire esclusivamente dei benefici per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.