Art. 3.
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale  ed
entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale della regione Lazio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 3 aprile 1990
 
                                LANDI
 
   Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 24 marzo
1990.