Art. 2.
       Studio delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio
 
   1.  La  Regione  puo'  concedere  contributi  finanziari  in conto
capitale per lo  studio  e  l'analisi  delle  situazioni  di  degrado
urbanistico-edilizio   in   funzione   sia   della   piu'   opportuna
delimitazione delle zone di recupero sia della redazione dei piani di
recupero   nonche'   della   definizione  di  programmi  organici  di
intervento  sul  patrimonio  esistente  o  di  programmi  edilizi  ed
urbanistici integrati.
   2.  I  contributi  possono  essere  concessi  a comuni, e I.A.C.P.
(Istituti autonomi case popolari), nonche' ad  istituzioni  pubbliche
ed  altri  enti  pubblici  fino alla misura massima del 100 per cento
della  spesa  ritenuta  necessaria  e  congrua,  secondo  criteri   e
modalita'  che  saranno  determinati dalla Giunta regionale, la quale
provvede  a  localizzare  i  fondi  disponibili,  a   stabilirne   la
destinazione  ed individuarne i soggetti beneficiari tenendo conto da
una parte della rilevanza socio-culturale-insediativa  delle  singole
situazioni  territoriali  da  recuperare  e  dall'altra  di  concrete
previsioni di realizzabilita' degli interventi di recupero.