Art. 2. Studio delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio 1. La Regione puo' concedere contributi finanziari in conto capitale per lo studio e l'analisi delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio in funzione sia della piu' opportuna delimitazione delle zone di recupero sia della redazione dei piani di recupero nonche' della definizione di programmi organici di intervento sul patrimonio esistente o di programmi edilizi ed urbanistici integrati. 2. I contributi possono essere concessi a comuni, e I.A.C.P. (Istituti autonomi case popolari), nonche' ad istituzioni pubbliche ed altri enti pubblici fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta necessaria e congrua, secondo criteri e modalita' che saranno determinati dalla Giunta regionale, la quale provvede a localizzare i fondi disponibili, a stabilirne la destinazione ed individuarne i soggetti beneficiari tenendo conto da una parte della rilevanza socio-culturale-insediativa delle singole situazioni territoriali da recuperare e dall'altra di concrete previsioni di realizzabilita' degli interventi di recupero.