Art. 3. Recupero di aree di particolare rilevanza 1. Con i contributi previsti dal precedente articolo 2 la Regione, in casi di particolare rilevanza, anche su richiesta di privati, puo' affidare direttamente ad enti, istituti, organismi di studio ed a professionisti di provata esperienza e capacita', l'incarico di svolgere analisi e studi delle situazioni di degrado con la redazione anche di progetti di fattibilita' degli interventi di recupero. 2. L'attuazione dei suddetti progetti e' prioritariamente considerata in sede di programmazione regionale sia di utilizzo dei finanziamenti statali che di quelli della Regione, ivi comprese le agevolazioni previste al successivo articolo 4. 3. Lo studio e la redazione del progetto sono affidate dalla Giunta regionale che, nell'individuare la localizzazione determina criteri, tempi e modalita' di svolgimento dell'incarico nonche' il compenso da corrispondere.