Art. 3.
              Recupero di aree di particolare rilevanza
 
   1. Con i contributi previsti dal precedente articolo 2 la Regione,
in casi di particolare rilevanza, anche su richiesta di privati, puo'
affidare  direttamente  ad  enti,  istituti, organismi di studio ed a
professionisti di  provata  esperienza  e  capacita',  l'incarico  di
svolgere analisi e studi delle situazioni di degrado con la redazione
anche di progetti di fattibilita' degli interventi di recupero.
   2.   L'attuazione   dei   suddetti  progetti  e'  prioritariamente
considerata in sede di programmazione regionale sia di  utilizzo  dei
finanziamenti  statali  che  di quelli della Regione, ivi comprese le
agevolazioni previste al successivo articolo 4.
   3.  Lo  studio  e  la  redazione  del progetto sono affidate dalla
Giunta regionale che, nell'individuare  la  localizzazione  determina
criteri,  tempi  e  modalita' di svolgimento dell'incarico nonche' il
compenso da corrispondere.