Art. 5.
                Approvazione dei programmi di recupero
 
   1.  I  comuni,  gli  I.A.C.P.,  gli  enti  pubblici  e privati, le
cooperative di abitazione, le imprese ed  i  singoli  privati,  anche
riuniti  in  condominio  o  altre  forme  associative, nonche' i loro
consorzi,  possono  sottoporre  alla  Regione  programmi  organici  o
progetti   integrati   di   recupero   edilizio-urbanistico   per  la
concessione  dei  finanziamenti  pubblici  previsti   dalle   vigenti
normative,   secondo  modalita'  e  tempi  determinati  dalla  Giunta
regionale. I programmi  ed  i  progetti  possono  altresi  riguardare
l'attuazione  di piani di recupero regolarmente approvati dai comuni.
   2.   La  Giunta  regionale,  verificata  la  corrispondenza  delle
richieste ai requisiti ed alle finalita' della  presente  legge,  nei
limiti  delle  somme comunque disponibili, individua i programmi ed i
progetti ammissibili a finanziamento, dando in ogni caso la priorita'
a  quelli per i quali sono stati concessi i contributi contemplati ai
precedenti articoli 2 e 3 o che abbiano a riguardare l'attuazione  di
piani  di  recupero  la  cui  redazione  sia  stata  finanziata dalla
Regione.
   3.  L'approvazione  da  parte della Giunta regionale dei programmi
organici  o  dei  progetti  integrati  comporta,  ove  necessario   e
nell'osservanza  delle norme di legge in materia, la dichiarazione di
pubblica utilita' delle opere e  degli  interventi  previsti  nonche'
l'urgenza e l'indifferibilita' dei relativi lavori; comporta altresi'
l'automatica inclusione delle previsioni nel programma pluriennale di
attuazione  e  l'applicazione  della disposizione contenuta nel terzo
comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94.
   4.  Qualora i programmi od i progetti suddetti richiedano varianti
allo strumento urbanistico vigente, gli stessi possono essere ammessi
a  finanziamento  soltanto  dopo  l'intervenuta approvazione comunale
della variante; peraltro l'adozione da parte del comune del programma
o  progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici attuativi
ed ai regolamenti edilizi, se a questi non conforme, ai sensi  e  per
gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
   5.  I  comuni e, ove occorra, la Regione adottano con carattere di
priorita' i provvedimenti di competenza in ordine alla variante  allo
strumento urbanistico.