Art. 5. Approvazione dei programmi di recupero 1. I comuni, gli I.A.C.P., gli enti pubblici e privati, le cooperative di abitazione, le imprese ed i singoli privati, anche riuniti in condominio o altre forme associative, nonche' i loro consorzi, possono sottoporre alla Regione programmi organici o progetti integrati di recupero edilizio-urbanistico per la concessione dei finanziamenti pubblici previsti dalle vigenti normative, secondo modalita' e tempi determinati dalla Giunta regionale. I programmi ed i progetti possono altresi riguardare l'attuazione di piani di recupero regolarmente approvati dai comuni. 2. La Giunta regionale, verificata la corrispondenza delle richieste ai requisiti ed alle finalita' della presente legge, nei limiti delle somme comunque disponibili, individua i programmi ed i progetti ammissibili a finanziamento, dando in ogni caso la priorita' a quelli per i quali sono stati concessi i contributi contemplati ai precedenti articoli 2 e 3 o che abbiano a riguardare l'attuazione di piani di recupero la cui redazione sia stata finanziata dalla Regione. 3. L'approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi organici o dei progetti integrati comporta, ove necessario e nell'osservanza delle norme di legge in materia, la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e degli interventi previsti nonche' l'urgenza e l'indifferibilita' dei relativi lavori; comporta altresi' l'automatica inclusione delle previsioni nel programma pluriennale di attuazione e l'applicazione della disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94. 4. Qualora i programmi od i progetti suddetti richiedano varianti allo strumento urbanistico vigente, gli stessi possono essere ammessi a finanziamento soltanto dopo l'intervenuta approvazione comunale della variante; peraltro l'adozione da parte del comune del programma o progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici attuativi ed ai regolamenti edilizi, se a questi non conforme, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. 5. I comuni e, ove occorra, la Regione adottano con carattere di priorita' i provvedimenti di competenza in ordine alla variante allo strumento urbanistico.