Art. 6. Attuazione dei programmi di recupero 1. Gli interventi compresi nei programmi organici o nei progetti integrati possono fruire, ove consentito, dei finanziamenti previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni, dei contributi contemplati dalla presente legge nonche' di quelle ulteriori provvidenze finanziarie disponibili da parte della Regione qualora rientrano nelle previsioni delle stesse. 2. I contributi disposti dal precedente articolo 4 sono destinati prioritariamente a completare il finanziamento di programmi e di progetti ed in particolare a consentire l'esecuzione di interventi che non e' possibile diversamente finanziare. Essi pertanto possono interessare immobili sia a destinazione residenziale sia a destinazione extra residenziale nonche' opere e lavori strettamente finalizzati e funzionali al recupero urbanistico. Le condizioni ed i requisiti oggettivi e soggettivi per fruire dei suddetti contributi sono determinati con deliberazione del Consiglio regionale. 3. Per la concessione dei contributi regionali in conto interessi previsti al precedente articolo 4 e dei relativi mutui si applicano le disposizioni vigenti per i mutui agevolati della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni, salvo quanto diversamente disciplinato dalla presente legge. Il rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento, e quindi la misura del contributo regionale, e' quello previsto in corrisponderza della terza fascia reddituale dalla deliberazione C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione economica) per i mutui agevolati della suddetta legge n. 457. Per la garanzia regionale sui mutui concessi si applica la disposizione contenuta nell'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 58.