Art. 6.
                 Attuazione dei programmi di recupero
 
   1.  Gli  interventi compresi nei programmi organici o nei progetti
integrati possono fruire, ove consentito, dei finanziamenti  previsti
dalla  legge  5  agosto  1978,  n.  457  e  successive integrazioni e
modificazioni,  dei  contributi  contemplati  dalla  presente   legge
nonche'  di  quelle  ulteriori provvidenze finanziarie disponibili da
parte della Regione qualora rientrano nelle previsioni delle  stesse.
   2.  I contributi disposti dal precedente articolo 4 sono destinati
prioritariamente a completare il  finanziamento  di  programmi  e  di
progetti  ed  in  particolare a consentire l'esecuzione di interventi
che non e' possibile diversamente finanziare. Essi  pertanto  possono
interessare   immobili   sia   a   destinazione  residenziale  sia  a
destinazione extra residenziale nonche' opere e  lavori  strettamente
finalizzati  e funzionali al recupero urbanistico. Le condizioni ed i
requisiti oggettivi e soggettivi per fruire dei  suddetti  contributi
sono determinati con deliberazione del Consiglio regionale.
   3.  Per la concessione dei contributi regionali in conto interessi
previsti al precedente articolo 4 e dei relativi mutui  si  applicano
le  disposizioni  vigenti  per i mutui agevolati della legge 5 agosto
1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni, salvo  quanto
diversamente disciplinato dalla presente legge. Il rapporto tra tasso
agevolato e tasso di riferimento, e quindi la misura  del  contributo
regionale,  e'  quello  previsto in corrisponderza della terza fascia
reddituale dalla deliberazione C.I.P.E.  (Comitato  interministeriale
per la programmazione economica) per i mutui agevolati della suddetta
legge n. 457. Per la garanzia regionale sui mutui concessi si applica
la  disposizione  contenuta  nell'articolo 16 della legge regionale 9
settembre 1988, n. 58.