Art. 7.
            Attuazione di programmi regionali di edilizia
                       agevolata-convenzionata
 
   1.  I  contributi  stanziati  al capitolo n. 08020 del bilancio di
previsione  della  regione  Lazio   per   l'anno   1989,   ai   sensi
dell'articolo  16  della  legge  regionale 9 settembre 1988, n. 58, e
quelli che verranno stanziati ai corrispondenti capitoli  degli  anni
successivi,  sono  concessi  secondo la normativa vigente per i mutui
agevolati  della  legge  5  agosto  1978,   n.   457   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  per  un  numero  di semestralita'
corrispondente a quello di ammortamento dei suddetti mutui  agevolati
e comunque non superiore a 30 semestralita.
   2.  I  contributi  regionali  sono prioritariamente destinati alla
realizzazione delle abitazioni a cura degli  operatori  di  cui  alle
delibere regionali 3 agosto 1988, n. 7335 e n. 7336.
   3.  I contributi regionali sono erogati direttamente agli istituti
di credito mutuanti secondo quanto previsto dalla  suddetta  legge  5
agosto 1978, n. 457 e relative disposizioni attuative, ai sensi delle
quali vengono concessi i mutui. Il rapporto  tra  tasso  agevolato  e
tasso  di riferimento e quindi la misura del contributo regionale, e'
quello previsto in corrispondenza della terza fascia reddituale dalla
deliberazione  C.I.P.E. per i mutui agevolati della suddetta legge n.
457.
   4.  Per l'attuazione degli interventi previsti dalle deliberazioni
indicate al precedente secondo comma possono trovare applicazione  le
disposizioni  contenute  nel  primo  e  secondo comma dell'articolo 2
della legge regionale 3 maggio 1985, n. 58.