Art. 7. Attuazione di programmi regionali di edilizia agevolata-convenzionata 1. I contributi stanziati al capitolo n. 08020 del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 58, e quelli che verranno stanziati ai corrispondenti capitoli degli anni successivi, sono concessi secondo la normativa vigente per i mutui agevolati della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e per un numero di semestralita' corrispondente a quello di ammortamento dei suddetti mutui agevolati e comunque non superiore a 30 semestralita. 2. I contributi regionali sono prioritariamente destinati alla realizzazione delle abitazioni a cura degli operatori di cui alle delibere regionali 3 agosto 1988, n. 7335 e n. 7336. 3. I contributi regionali sono erogati direttamente agli istituti di credito mutuanti secondo quanto previsto dalla suddetta legge 5 agosto 1978, n. 457 e relative disposizioni attuative, ai sensi delle quali vengono concessi i mutui. Il rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento e quindi la misura del contributo regionale, e' quello previsto in corrispondenza della terza fascia reddituale dalla deliberazione C.I.P.E. per i mutui agevolati della suddetta legge n. 457. 4. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle deliberazioni indicate al precedente secondo comma possono trovare applicazione le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 58.