Art. 8.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno
1990 la spesa complessiva di L. 200 milioni.
   2.  La  spesa  indicata  al  precedente  comma  sara' iscritta nel
bilancio della Regione Lazio per l'anno 1990:
     a)  quanto  a  L.  50  milioni,  al  capitolo n. 08015 (di nuova
istituzione) con la  denominazione:  "Costituzione,  funzionamento  e
aggiornamento dell'osservatorio del sistema abitativo laziale";
     b)  quanto  a  L.  100  milioni  al  capitolo n. 08018 (di nuova
istituzione) con  la  denominazione:  "Contributi  per  lo  studio  e
l'analisi  delle  situazioni  di  degrado  urbanistico-edilizio  e la
redazione di progetti di fattibilita' di interventi di recupero";
     c)  quanto  a  L.  50  milioni  al  capitolo  n. 08019 (di nuova
istituzione) con la denominazione: "Contributi per  la  realizzazione
di interventi di recupero edilizio-urbanistico".
   3.  Alla suddetta complessiva spesa di L. 200 milioni si fa fronte
riducendo di eguale importo lo stanziamento del capitolo n. 31001 del
bilancio della Regione Lazio per l'anno 1990.
   4.  Alla determinazione degli stanziamenti a carico degli esercizi
successivi al 1990 si provvedera' con le leggi di bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 10 aprile 1990
 
                                LANDI
 
   Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 31 marzo
1990.