Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 1990 la spesa complessiva di L. 200 milioni. 2. La spesa indicata al precedente comma sara' iscritta nel bilancio della Regione Lazio per l'anno 1990: a) quanto a L. 50 milioni, al capitolo n. 08015 (di nuova istituzione) con la denominazione: "Costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'osservatorio del sistema abitativo laziale"; b) quanto a L. 100 milioni al capitolo n. 08018 (di nuova istituzione) con la denominazione: "Contributi per lo studio e l'analisi delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio e la redazione di progetti di fattibilita' di interventi di recupero"; c) quanto a L. 50 milioni al capitolo n. 08019 (di nuova istituzione) con la denominazione: "Contributi per la realizzazione di interventi di recupero edilizio-urbanistico". 3. Alla suddetta complessiva spesa di L. 200 milioni si fa fronte riducendo di eguale importo lo stanziamento del capitolo n. 31001 del bilancio della Regione Lazio per l'anno 1990. 4. Alla determinazione degli stanziamenti a carico degli esercizi successivi al 1990 si provvedera' con le leggi di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 10 aprile 1990 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 31 marzo 1990.