Art. 2.
                              Le divise
 
   1.  La  divisa degli appartenenti ai servizi di polizia municipale
e'  costituita  da  un  insieme   di   oggetti   di   vestiario,   di
equipaggiamento,   di  accessori  aventi  specifica  denominazione  e
realizzati in modo da soddisfare le esigenze di  funzionalita'  e  di
identificazione.
   2. Sono previste le seguenti divise:
     a) per il servizio ordinario;
     b) per il servizio motomontato;
     c) per il servizio di protezione civile;
     d) per il servizio di onore e di rappresentanza.
   3.  Le  caratteristiche  previste  per  ciascun  capo  specificate
nell'allegato A della presente legge.
   4.   L'uso  di  divisa  diversa  dall'ordinaria  e'  disposta  dal
responsabile del servizio o dal comandante del corpo.