Art. 2. Le divise 1. La divisa degli appartenenti ai servizi di polizia municipale e' costituita da un insieme di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalita' e di identificazione. 2. Sono previste le seguenti divise: a) per il servizio ordinario; b) per il servizio motomontato; c) per il servizio di protezione civile; d) per il servizio di onore e di rappresentanza. 3. Le caratteristiche previste per ciascun capo specificate nell'allegato A della presente legge. 4. L'uso di divisa diversa dall'ordinaria e' disposta dal responsabile del servizio o dal comandante del corpo.