Art. 6.
                           Mezzi operativi
 
   1.  Le  attivita'  di  polizia municipale vengono disimpegnate con
autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi.
   2.  Per  determinate  attivita'  o  per specifici impieghi possono
prevedersi anche fuoristrada, automezzi cabinati per  uso  promiscuo,
autocarri,   pulmini   o  autoveicoli  adibiti  a  servizi  speciali,
carriattrezzi,   autobotti,   autoscale,   automezzi   speciali   con
attrezzature  idonee  al  rilevamento  degli  incidenti stradali o ad
altre particolari attivita' di polizia, elicotteri.
   3. I servizi o i corpi di polizia municipale possono essere dotati
di un proprio natante a motore per i  servizi  marittimi,  lacuali  o
comunque per le acque interne, quando svolgono attivita' di vigilanza
o di polizia locale in zone marittime, portuali o lacustri.
   4. Tutti i mezzi operativi, all'infuori dei motocicli, ciclomotori
e velocipedi, devono essere muniti di estintori e dotati  di  sistema
di  allarme,  collegamento  radio  ed attrezzature necessarie atte ad
assicurare una efficiente operativita'.