Art. 6. Mezzi operativi 1. Le attivita' di polizia municipale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi. 2. Per determinate attivita' o per specifici impieghi possono prevedersi anche fuoristrada, automezzi cabinati per uso promiscuo, autocarri, pulmini o autoveicoli adibiti a servizi speciali, carriattrezzi, autobotti, autoscale, automezzi speciali con attrezzature idonee al rilevamento degli incidenti stradali o ad altre particolari attivita' di polizia, elicotteri. 3. I servizi o i corpi di polizia municipale possono essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attivita' di vigilanza o di polizia locale in zone marittime, portuali o lacustri. 4. Tutti i mezzi operativi, all'infuori dei motocicli, ciclomotori e velocipedi, devono essere muniti di estintori e dotati di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzature necessarie atte ad assicurare una efficiente operativita'.