Art. 8. Norme transitorie 1. I comuni adeguano i gradi e i distintivi di grado e di riconoscimento, la foggia delle divise, le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi a quanto stabilito nella presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa. 2. Gli appartenenti alla polizia municipale che, all'entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di gradi superiori a quelli previsti dal precedente articolo 4, continuano a mantenere gli stessi ad personam.