Art. 8.
                          Norme transitorie
 
   1.  I  comuni  adeguano  i  gradi  e  i  distintivi  di grado e di
riconoscimento, la foggia delle divise, le caratteristiche dei  mezzi
e  strumenti  operativi a quanto stabilito nella presente legge entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa.
   2.  Gli  appartenenti  alla polizia municipale che, all'entrata in
vigore della presente legge, siano in possesso di gradi  superiori  a
quelli previsti dal precedente articolo 4, continuano a mantenere gli
stessi ad personam.