Art. 9.
                             Norme finali
 
   1.  All'articolo  14 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38,
e' aggiunto il seguente comma:
   "5.   Per   i   dipendenti   da   pubbliche   amministrazioni   la
partecipazione alle riunioni del comitato e delle commissioni che  si
ripartiscono al suo interno e' considerata attivita' d'ufficio".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 26 aprile 1990
 
                                MASSI
 
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  (Omissis).