Art. 9. Norme finali 1. All'articolo 14 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38, e' aggiunto il seguente comma: "5. Per i dipendenti da pubbliche amministrazioni la partecipazione alle riunioni del comitato e delle commissioni che si ripartiscono al suo interno e' considerata attivita' d'ufficio". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 26 aprile 1990 MASSI ---------- (Omissis).