Art. 10.
          Disciplina del personale in aspettativa sindacale
 
   1.  Al  personale  collocato  in aspettativa ai sensi del presente
art. 9,  sono  corrisposti,  a  carico  dell'amministrazione  da  cui
dipende,   tutti  gli  assegni  spettanti,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di
salario  necessario fisse e ricorrenti relative alla professionalita'
ed alla produttivita', con l'esclusione dei compensi  per  il  lavoro
straordinario.
   2.  I  periodi  di  aspettativa  per motivi sindacali sono utili a
tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento  del  periodo  di
prova e del diritto al congedo ordinario.
   3.  Il  personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente
art. 9 puo' essere sostiuito con le modalita'  ed  i  limiti  di  cui
all'art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni
di  cui  all'art.  72 commi primo, terzo e quarto dell'accordo del 28
aprile 1987 per il personale di cui all'art.  1,  prescindendo  dalla
apicalita' del posto.