Art. 10. Disciplina del personale in aspettativa sindacale 1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del presente art. 9, sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario necessario fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita', con l'esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. 2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. 3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 9 puo' essere sostiuito con le modalita' ed i limiti di cui all'art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 commi primo, terzo e quarto dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1, prescindendo dalla apicalita' del posto.