Art. 14. Locali per le rappresentanze sindacali 1. In ciascuna unita' amministrativa con almeno 200 dipendenti e' consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attivita', l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili al'interno della struttura. 2. Nelle unita' amministrative con un numero inferiore a 200 dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.