Art. 14.
                Locali per le rappresentanze sindacali
 
   1.  In ciascuna unita' amministrativa con almeno 200 dipendenti e'
consentito, agli organismi  rappresentativi,  per  l'esercizio  della
loro  attivita',  l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili
al'interno della struttura.
   2.  Nelle  unita'  amministrative  con  un  numero inferiore a 200
dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad  usufruire,
ove  ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni,
se sia disponibile nell'ambito della struttura.